Legge 4839/2021: Modifiche alla Legislazione Fiscale

Legge 4839/2021: Modifiche alla Legislazione Fiscale

L’importo esentasse per le donazioni e le donazioni genitoriali di qualsiasi bene in natura, effettuato dal 01/10/2021 in poi, sale a 800.000 euro per i beneficiari di categoria A (indicativamente tra coniugi, tra genitori e figli, ecc.). L’ importo esentasse di cui sopra si estende anche alle donazioni o donazioni genitoriali in denaro, corrisposte tramite istituti di credito, ai predetti beneficiari.

Si precisa, inoltre, che eventuali donazioni o benefici effettuati fino al 30/09/2021 non sono computati nel calcolo del suddetto importo esentasse, in eventuali donazioni o donazioni genitoriali effettuati dopo il 01/10/2021.

Secondo la nota esplicativa del citato provvedimento, le donazioni e le donazioni genitoriali fino all’importo di 800.000 euro concluse dal 01/10/2021 in poi non saranno prese in considerazione per il calcolo dell’imposta di successione dovuta tra le stesse persone. Ne consegue, pertanto, che eventuali donazioni o donazioni genitoriali effettuate prima di tale data continueranno a essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta di successione dovuta.

L’aliquota dell’imposta sull’ accumulazione di capitale è ridotta allo 0,5% (dall’1%) e si applica a tutte le operazioni, per le quali la loro responsabilità fiscale sorge dal 01/10/2021.

Sono previste aliquote IVA ridotte, tra l’altro, per alcuni prodotti agricoli, alimenti trasformati e la prestazione di servizi da parte di palestre e istituti di danza.

L’applicazione dell’ aliquota IVA ridotta relativa a ristoranti, turismo, ecc. è prorogato fino al 30/06/2022.